News ITALa Corte d’Appello di Milano si pronuncia sul divorzio Berlusconi – Lario e non tradisce il tracciato segnato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/2017.

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione 11504 del maggio 2017 ci si aspettava un cambio di rotta delle Corti territoriali in materia di riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, che non si è fatto attendere. Con la sentenza sopra citata, la Corte di legittimità ha voluto ripercorrere i principi espressi negli ultimi anni in materia di diritto all’assegno divorzile sancendo come, ormai, gli stessi non dovessero considerarsi più attuali: la signora Lario avrà valutato come intempestiva la strada recentemente tracciata dalla giurisprudenza, in pendenza del giudizio di appello proposto dall’ex coniuge avverso la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Monza le riconosceva il diritto a percepire un assegno divorzile di euro 1.400.000,00 al mese.

Sulla scorta del percorso motivazionale dei Giudici della Cassazione in maggio, la Corte milanese ha ricordato come con lo scioglimento del matrimonio, sia venuto meno il diritto della signora Miriam Bartolini a richiedere un assegno di mantenimento e che quindi non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile ai sensi dell’art. 5 comma della Legge sul divorzio. A dire il vero non avrebbe dovuto costituire un elemento di particolare novità tale accertamento, visto che nella stessa legge del 1970 (sul divorzio) il Legislatore aveva indicato i criteri oggettivi per individuare il fondamento del diritto all’assegno, nella mancanza o meno di mezzi adeguati o comunque nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del richiedente. Nel valutare la lettera della legge, la Corte milanese ripercorre che “se l’adeguatezza (ndr dei mezzi) è certamente un concetto astratto e anche relativo ed è stata per lungo tempo rapportata dalla giurisprudenza al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio” v’è altrettanto da valutare che lo stesso tenore di vita è indice di riferimento anch’esso relativo perché mutabile nel tempo, essendo legato a tanti fattori di ordine sociale e personale, non ultimo- dice la Corte- dal progredire dell’età. Questi i motivi per cui la Corte ha ritenuto (come la Cassazione in precedenza)  che i canoni di interpretazione della legge utilizzati fino ad ora, si profilino ormai in contrasto con i mutamenti sociali e i modelli familiari attuali, assai diversi rispetto a quelli di qualche decennio fa, tanto diversi al punto da determinare un brusco cambio direzionale che non agevola, certamente, il coniuge che rivendichi un assegno divorzile (quand’anche sulla scorta di un assegno al mantenimento ottenuto in sede di separazione).

Nel caso della signora Lario, i Giudici d’Appello non hanno faticato ad accertare l’attuale condizione non solo di autosufficienza, ma di vero e proprio benessere economico, tale da consentirle un tenore di vita elevatissimo, riconducibile al complessivo patrimonio costituito dall’ex coniuge, in costanza di matrimonio, il quale può ritenersi avere proprio la finalità di preservarle e garantirle anche per il futuro le aspettative maturate. Anche le più rosee. 

di Tina Caforio

 

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