News ITALa convivenza di fatto alla luce del DDL Cirinnà

Di Riccardo Di Santo.

La nuova disciplina in tema dei rapporti di coppia contenuta all’interno del testo attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, ha disposto, oltre al già ampiamente discusso istituto delle unioni civili tra soggetti dello stesso sesso nel nostro ordinamento, anche la regolamentazione delle cosiddette convivenze di fatto.

L’istituto, chiaro riconoscimento di una prassi da tempo esistente nella nostra società così come in moltissimi ordinamenti esteri, identifica i soggetti che possono beneficiare della relativa disciplina in “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non  vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 36). Il legislatore ha avuto anche cura di estendere ai soggetti cui la tutela del decreto è rivolta, una serie di garanzie al regime matrimoniale quali, per mero esempio: i) la partecipazione agli utili all’interno dell’impresa familiare (art. 46), ii) il subentro nel contratto di locazione stipulato dal defunto (art. 44), iii) la legittimazione attiva alla richiesta del risarcimento del danno provocato dalla more del convivente (art. 49) ed i diritti di visita ed assistenza in caso di malattia e ricovero (art. 39), iv) il potere di rappresentanza pieno o limitato in caso di incapacità di intendere e volere e/o morte del convivente (art. 40). Se questi sono i punti a favore della nuova normativa, i commentatori hanno già intravisto gravi lacune soprattutto in materia successoria, posto che il decreto non riconosce alcun diritto al convivente superstite, neppure a percepire il TFR per il caso di morte del lavoratore, così come non gli riconosce il diritto di abitazione nella residenza familiare del convivente, se non limitata temporalmente ad un periodo dai 2 ai 5 anni (da calcolarsi in base alla durata della convivenza e alla presenza di figli minori e/o disabili ex art. 42).

In aggiunta, con riferimento agli aspetti patrimoniali del rapporto di coppia, i conviventi avranno la facoltà di stipulare un “Contratto di Convivenza”, redatto in forma scritta sotto pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata, la quale potrà essere sottoscritta, autenticandola, da notaio o da avvocato (art. 51). In tale ultimo caso al professionista verrà richiesto di trasmettere, entro il termine di 10 giorni, copia dell’atto al Comune di residenza affinché si provveda all’ iscrizione presso i registri dell’Anagrafe.

 

 

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