News ITAL’ usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite con sentenza n. 24675 del 19.10.2017 sono state chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale insorto in merito alla sorte delle clausole, relative agli interessi di contratti di mutuo, a seguito della entrata in vigore della L. n. 108 del 7 marzo 1996, (recante disposizioni in materia di usura).

L’art. 1815 c.c., precedentemente a tale legge, al secondo comma disponeva: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale”. La norma de qua nella sua attuale formulazione dispone invece: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Ciò posto, due erano gli orientamenti contrastanti analizzati dalla Suprema Corte.

Secondo un primo orientamento, decisivo era il momento della stipulazione del contratto. Secondo un altro orientamento, decisivo era invece il momento della corresponsione degli interessi. È intervenuta la Legge n. 108 del 7 marzo 1996 che ha superato il controllo di costituzionalità ma il dibattito è proseguito.

Si è ritenuto che il contratto di mutuo stipulato prima della Legge del 1996 rimanesse valido, non trovando tale legge applicazione retroattiva; conseguentemente il tasso convenzionalmente pattuito manterrebbe efficacia.

In tal senso, si valorizzava il dato testuale dell’art. 1 del D.L. n. 394/2000 (Interpretazione autentica della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura) e, in particolare, delle locuzioni “nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti” ed “indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Di diverso avviso il secondo orientamento, in cui veniva affermata l’incidenza della nuova legge sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Le Sezioni Unite hanno confermato, il primo degli orientamenti esposti negando la configurabilità dell’usura sopravvenuta. Nello specifico, la Suprema Corte in punto decisione ha affermato che:“[…]Sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 c.p.; ai fini dell’applicazione del quale, non può farsi a meno -perché così impone la norma d’interpretazione autentica- di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
di Marco Golia

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