News ITALa start-up innovativa può fallire? Sì, se manca in concreto dei suoi requisiti fondamentali

di Andrea Biglia

 

Quanto pronunciato dal Tribunale Civile di Udine nella recente sentenza 25/2018, pubblicata lo scorso 22 maggio, segna un importante passo avanti in materia di procedure concorsuali applicabili ad una start up innovativa in caso di insolvenza.

Nel caso in esame il Giudice ha ritenuto di dichiarare il fallimento di una s.r.l. in liquidazione iscritta nella sezione delle start up innovative in conseguenza della carenza dei requisiti propri della fattispecie.

Partendo dall’analisi di quanto sancito ai sensi dell’articolo 31 c. 1 del D.L. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, la start up innovativa risulta soggetta al solo istituto del sovraindebitamento previsti dalla Legge 3/2012 e non alle procedure previste dalla L.F.. Al comma 4 del medesimo articolo viene previsto poi che detta esenzione  cessa di esistere qualora la start up perda uno dei requisiti previsti dall’art. 25 prima della scadenza del termine di cinque anni dalla data di costituzione.

La perdita dei requisiti deve risultare, continua la norma, dal periodico aggiornamento della apposita sezione del registro delle imprese riservato alle start-up.

La difesa di parte resistente era basata in gran parte sul carattere costitutivo sia dell’iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese sia del periodico aggiornamento dei requisiti ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 179/2012. Ad avviso dei difensori perciò, il Giudice avrebbe dovuto rigettare de plano le istanze presentate dai creditori.

La tesi esposta non è riuscita a persuadere il Tribunale che ha sottolineando, nella propria decisione, in primo luogo come lo stesso Giudice possa disapplicare gli atti di natura amministrativa (come le delibere di iscrizione in una particolare sezione del R.I.) eventualmente non conformi alla legge e, in secondo luogo, che in base alla L.F. è onere della società debitrice dimostrare la propria esenzione dalle procedure concorsuali.

Acclarata quindi la possibilità di accertare, in sede pre-fallimentare, l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start up innovativa, il Collegio ha riscontrato che, nel caso di specie, non venivano soddisfatti i requisiti dell’art. 25.

La citata norma, infatti, pone condizioni precise come, tra tutte, quella che la società debba essere «titolare, depositaria o licenziataria di almeno un diritto di privativa relativa a un’invenzione industriale o biotecnologica».

Nel caso in esame, invece, è emerso come la società avesse presentato solamente una domanda di brevetto per di più successivamente alla messa in liquidazione della società; ad avviso del Giudice la sola presentazione della domanda non può essere ritenuta requisito sufficiente ad integrare il concetto di “depositario di privativa industriale”.

Verificata la sussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 1 L.F., il Giudice ha quindi dichiarato il fallimento della s.r.l. in liquidazione poiché sprovvista in concreto delle caratteristiche proprie della fattispecie della start-up innovativa.

 

 

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