News ITAIl termine di prescrizione ex art. 2953 c.c. non si converte in decennale.

di Francesca Solinas

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, di recente, sono state chiamate a pronunciarsi su una questione particolarmente rilevante, concernente l’interpretazione da offrire all’art. 2953 c.c., con specifico riguardo al termine perentorio da osservarsi in sede di opposizione o impugnazione di un atto di riscossione.

Con la sentenza n. 23397/2016, depositata il 17 novembre 2016, gli Ermellini hanno ritenuto di applicazione generale il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o, in generale, un atto di riscossione coattiva del credito, produce l’irretrattabilità del credito stesso, ma non anche la conversione del suo termine prescrizionale breve, se previsto, in quello ordinario decennale, prevista dall’art. 2953 c.c. citato.

In particolare, l’Ordinanza di rimessione, n. 1799/2016, poneva come questione centrale quella di stabilire se la suddetta disposizione codicistica fosse applicabile anche nelle ipotesi in cui la definitività dell’accertamento del credito derivasse da atti diversi rispetto ad una sentenza passato in giudicato.

Ciò posto, nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno osservato che la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione avverso una cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare, altresì, quello di conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto, in quello ordinario decennale di cui all’art. 2953 c.c..

Difatti, siffatta disposizione trova applicazione solamente nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, laddove invece la cartella de qua, essendo un atto avente natura amministrativa, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Medesimo discorso deve essere fatto per l’avviso di addebito dell’INPS, che a far data dal 01 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti aventi natura previdenziale.

Dunque, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza in commento, si applica con riguardo “a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via”. Ne consegue, pertanto, che qualora per i relativi crediti sia previsto un termine di prescrizione più breve rispetto a quella ordinario, la scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione non consente di applicare l’art. 2953 c.c., salva l’ipotesi in cui si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

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