News ITANews-homepageUltime News Home PageIl processo penale ai tempi del Covid-19 : le udienze a distanza

di Pamela Pezzuto

Tramite il Decreto legge n. 18 del 2020 sono state adottate una serie di misure atte alla limitazione della diffusione del noto virus Covid-19 anche in materia di amministrazione della giustizia e di svolgimento dei processi. È fondamentale sottolineare che non si possa mai giustificare una deroga dei principi fondamentali del processo penale, quali l’oralità e l’immediatezza, in favore di esigenze temporanee, ma che si possano solo bilanciar con diversi diritti inviolabili senza che ne scaturisca una compressione eccessiva.

In particolare, l’art. 83 d.l. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, prevede il rinvio d’ufficio delle udienze penali, escludendone al comma 3 lett. b) la sospensione per i procedimenti che coinvolgano un imputato detenuto. Per assicurare lo svolgimento delle udienze, il comma 12 dell’art. 83 cit. dispone lo svolgimento delle udienze a distanza, in base alla disciplina dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p.

La partecipazione a distanza al dibattimento, introdotta nel 1998, presuppone una situazione processuale di difficile comparazione con l’emergenza Covid-19. Tali differenze radicali creano interrogativi non solo sui presupposti applicativi del sistema di presenza in videoconferenza, in quanto nella situazione attuale manca il presupposto della pericolosità sociale dell’imputato detenuto al regime di 41-bis dell’ord. pen., ma anche sul concreto utilizzo di tale strumento, in quanto nella situazione attuale la partecipazione mediante i sistemi di videoconferenza è da applicare non solo all’imputato detenuto, ma a tutti i soggetti processuali, in primo luogo ai giudici.

Per risolvere i vuoti normativi creati dal mero richiamo del sistema di partecipazione a distanza nel d.l. 18 del 2020, in sede di conversione sono stati attuati interventi correttivi mediante l’inserimento del comma 12-bis all’art. 83. In particolare, si pone il limite del 31 luglio 2020 per le udienze dematerializzate salvo proroghe ulteriori, e si ribadisce che il contraddittorio forte nella formazione della prova è da ritenersi un principio inderogabile, precludendo l’utilizzo di tale strumento per lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale. Inoltre, ha posto l’ulteriore limite del consenso delle parti per lo svolgimento delle udienze a distanza. È necessario comunque sottolineare come non sia sufficiente il consenso delle parti per derogare a principi fondamentali del processo penale, quali l’immediatezza, l’oralità e la pubblicità delle udienze.

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