News ITAIl marito cambia sesso? Matrimonio salvo se la donna acconsente.

di Eleonora Bruno

La vicenda iniziava quando il Signor A.B., regolarmente coniugato dal 2005, decideva, nel 2009, di diventare donna e a seguito dell’intervento chirurgico, chiedeva, ottenendola, dal Tribunale di Bologna, una sentenza che gli attribuiva un sesso diverso da quello originario. Ma oltre la registrazione del cambio di sesso, l’Ufficiale del Comune di Finale Emilia, decideva, di propria iniziativa, di sciogliere il matrimonio.

I due coniugi, pertanto, al fine di far dichiarare la nullità di tale scioglimento, ricorrevano al Tribunale di Modena, che dava loro ragione, considerando illegittima la cessazione degli effetti civili senza richiesta di uno dei due congiunti ed affermava che nessun giudice si era espresso in merito requisito, quest’ultimo, disposto dalla legge (le annotazioni su un atto già iscritto nei registri non possono essere compiute che in forza di una legge o di una sentenza).

Ma il Ministero dell’Interno impugnava la sentenza presso la Corte di Appello di Bologna, che stravolgeva la decisione di primo grado. A sostegno della propria tesi, la Corte invocava il principio eterosessuale del matrimonio, sancito dall’art. 29 Cost., ritenendo automatico lo scioglimento del vincolo seguito dal mutamento di sesso, posto che, se così non fosse, si sarebbe ammesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Ai coniugi non rimaneva che ricorrere in Cassazione.

La Suprema Corte, però, con Ordinanza n. 14329/13, rimetteva la questione sull’automatismo di legge che lega il cambiamento di sesso allo scioglimento del matrimonio (art. 4, L. 164/82) alla Corte Costituzionale, che con Sent. 170/14, disponeva che il “divorzio imposto” sarebbe in contrasto con “il diritto di autodeterminarsi nelle scelte relative all’identità personaleil diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale…il diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate…il diritto dell’altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale“. Concludeva, quindi, ritenendo lo scioglimento automatico incostituzionale ed esigendo un’altra forma di convivenza registrata che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia, sollecitando, così, il Parlamento a colmare questo vuoto normativo. Alla luce di tale decisione, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 8097/2015 dichiarava valido il matrimonio nel caso in cui entrambi i coniugi manifestino la volontà di rimanere uniti, evidenziando la differenza tra chi vuole effettivamente separarsi e chi, invece, viene costretto dalla legge.

Nel frattempo, un’altra coppia proponeva, a seguito del cambiamento di sesso del marito, al Tribunale di Roma, la richiesta di restare uniti in matrimonio affermando che “da questa storia il loro amore si è rafforzato“. Anche in questa occasione il Giudice dichiarava valido il matrimonio, disponendo che i coniugi “hanno diritto alla conservazione nella loro dimensione razionale se essa assume i caratteri della stabilità e la continuità del vincolo coniugale”. Orientamento, questo, tra l’altro coerente con le sentenze delle Corti Costituzionali austriaca e tedesca del 2006 e del 2008.

In conclusione, anche se gli atti di nascita e matrimonio del coniuge cambiano, col cambiamento di sesso e l’assunzione di un nome distinto, l’unione resta valida se i due coniugi decidono di rimanere sposati: ciò che conta veramente, è, quindi, la volontà dei coniugi.

 

 

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