News ITAIl decreto Banche è Legge.

di Cristina Scarpinato

 Il 23 marzo 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 18/2016, che ha introdotto importanti modifiche in materia di misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

Numerose ed importanti le novità che incidono sul sistema creditizio previgente. Di seguito si segnala una breve rassegna delle modifiche maggiormente rilevanti.

Integralmente ridelineati assetto e struttura delle Banche di Credito Cooperativo. Condizione necessaria per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria è l’adesione ad un gruppo bancario cooperativo.

Istituito il contratto di coesione che disciplina la direzione della capogruppo e prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti.

Introdotta la clausola “way out”: le BCC con patrimonio netto superiore a 200.000,00€ che non intendono aderire alla holding possono fare istanza alla Banca d’Italia entro e non oltre 60 giorni dalla conversione del decreto e deliberare la propria trasformazione in società per azioni.

Tra le novità più rilevanti, appare appena il caso di citare l’istituzione di un fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo che, in piena autonomia decisionale, opera quale strumento mutualistico-assicurativo.

Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS). Introdotta anche la garanzia dello Stato sulle cartolarizzazioni dei crediti in sofferenza alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti all’albo della Banca d’Italia. 

Agevolati i trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie. Molteplici agevolazioni fiscali per i privati che intendono acquistare dei beni immobili all’asta. Se l’immobile non è ritenuto bene di lusso ed è ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza – o la trasferisce entro 18 mesi dall’acquisto –, le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sono complessivamente pari a 200,00€.

Escluso, inoltre, l’obbligo di rivendere l’immobile entro due anni dall’acquisto che, invece, permane in capo ai soggetti che svolgono attività d’impresa.

Permane, tuttavia, il divieto di vendere l’immobile entro i primi cinque anni dalla data dell’acquisto; in caso di violazione, le imposte sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30% oltre interessi di mora.

Divieto di anatocismo infrannuale. Tra le altre modifiche, vale la pena di ricordare la modifica relativa al meccanismo di capitalizzazione degli interessi. La periodicità nel conteggio degli interessi – sia debitori sia creditori – non può essere inferiore ad un anno e gli interessi debitori maturati – compresi quelli relativi ai finanziamenti concessi su carte di credito – non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Estensione della possibilità di rifiutare il pagamento degli assegni – e non più solo quelli elettronici – da parte degli intermediari finanziari.

Proroga di due giorni del termine per pagare le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal nuovo codice della strada. I pagamenti diversi da quelli in contanti o effettuati tramite conto corrente postale possono essere accreditati all’Amministrazione entro i due giorni successivi alla data di scadenza del pagamento.

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