News ITAIl contraddittorio preventivo nel giudizio sui tributi: alla ricerca di un obbligo generalizzato.

Di Francesca Solinas

Con l’ultima sentenza pronunciata a Sezioni Unite in tema di obbligatorietà del contraddittorio preventivo nel giudizio tributario, la n. 24823 del 2015, gli Ermellini hanno mutato orientamento rispetto al passato, affermando che il diritto nazionale non prevede un generalizzato obbligo di contraddittorio procedimentale.

Punto focale della pronuncia è la netta distinzione tra tributi non armonizzati (quali Ires e Irap), per i quali non sussiste in capo all’Amministrazione Finanziaria che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo, salvo i casi in cui sia espressamente previsto dal legislatore; e tributi armonizzati (quali l’Iva).

Relativamente a questi ultimi, invece, trovando diretta applicazione i principi comunitari, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione Fiscale comporta l’invalidità dell’atto, a condizione che non sia solo strumentale e pretestuosa, e purché il contribuente riesca a dimostrare il concreto danno subito in termini difensivi.

Ricordando gli indirizzi precedenti, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18184/2013, ha statuito che la garanzia di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto dei Diritti del Contribuente, ai sensi del quale l’avviso di accertamento non può essere emesso prima che siano decorsi sessanta giorni dalla consegna del PVC pena l’illegittimità dell’atto impositivo, può trovare applicazione solo nelle ipotesi di provvedimenti conseguenti ad attività di verifica, accesso e ispezioni eseguite presso i locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente.

Con le successive sentenze, sempre a Sezioni Unite, n. 19667 e 19668 del 2014, e con la sentenza della Corte Costituzionale n. 132/2015, ci si è spinti oltre, riconoscendo l’esistenza di un diritto al contraddittorio preventivo, quale espressione di un principio immanente nell’ordinamento sia nazionale sia europeo.

Attese le altalenanti decisioni dei giudici di legittimità, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con ordinanza 736/1/2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all’art. 12, comma 7, Legge 212/2000, reputando irragionevolmente discriminatorio il limite posto dalla norma: il contribuente, difatti, godrebbe del diritto al contraddittorio solo se subisce un’ispezione, in netto contrasto con quanto invece assicurato dalla Suprema Corte con la sentenza in commento per i soli tributi armonizzati.

 

 

 

CHIAMA ORA!