News ITANews-homepageIl Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: le principali implicazioni del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

di Daria Risalvato

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 entra in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a far data dal 15 agosto 2020, ad eccezione di alcune disposizioni, in vigore a partire 16 marzo 2019, che anticipano il carattere della riforma d’ispirazione europea.

La nuova disciplina –  che investe le società per azioni ed a responsabilità limitata – è permeata dalla volontà di prevenire lo stato di crisi aziendale, fornendo strumenti utili a che il dissesto, rilevato tempestivamente, possa utilmente comporsi.  

Tra i principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017, cui si conforma il d.lgs. 14/2019, troviamo:

  • la sostituzione del termine «fallimento» e dei suoi derivati con l’espressione «liquidazione giudiziale»;
  • l’introduzione della definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza; 
  • l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzione di controllo e vigilanza sull’impresa; 
  • la priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale.  

La chiave di lettura dell’intervento legislativo in materia di crisi d’impresa la fornisce il secondo comma dell’art. 2086 c.c.- inserito dal decreto legislativo in commento- oggi rubricato Gestione dell’impresa, in virtù del quale l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

La riforma si sviluppa, dunque, su due versanti: 

1) la previsione di procedure di allerta adeguate a rilevare sintomi di difficoltà nella gestione dell’impresa; 

2) l’individuazione di procedure di composizione assistita della crisi aziendale. 

Quanto al primo tra i punti considerati, se da una parte l’art. 12 del decreto in commento pone a carico degli organi revisori obblighi di segnalazione tesi a rilevare gli indizi di una crisi d’impresa, dall’altra, l’art. 14, 3 co. d.lgs. 14/2019 introduce misure premiali in capo agli stessi organi che abbiano tempestivamente segnalato all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi, sollevandolida responsabilità per mancato controllo per i fatti successivi alla segnalazione.

Nell’ambito delle menzionate procedure di composizione si trova, invece, l’art. 19 d.lgs. 14/2019 che contempla a beneficio del debitore la presentazione di un’istanza volta ad accedere ad una procedura di composizione assistita della crisi, nelle vesti di domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo che, presentata al competente Organismo di composizione della crisi (costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano  attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritta nel registro delle imprese.

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