News ITAGravi difetti dopo le opere di ristrutturazione? L’appaltatore è responsabile

di Ilaria Di Majo

Con la sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017, le Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno stabilito che l’art. 1669 c.c., dettato in tema di responsabilità dell’appaltatore, è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi di lunga durata su immobili preesistenti.

Tale pronuncia la quale estende, quindi, la responsabilità dell’appaltatore anche ai casi di vizi manifestatisi dopo lavori di ristrutturazione edilizia, chiarisce la risoluzione di tutti quei casi nei quali gli appaltatori sono chiamati in giudizio dai committenti per essere condannati al risarcimento dei danni causati a seguito dei lavori edilizi effettuati su edifici o beni immobili che, a seguito di tali interventi, rovinano o presentano gravi difetti.

La questione, rimessa all’intervento delle Sezioni Unite, è stata infatti oggetto di un forte dibattito giurisprudenziale nel quale si trattava di stabilire se la norma ex art. 1669 c.c. si applicasse solo se i gravi difetti di un edificio o un immobile si manifestassero a seguito di opere di nuova costruzione o anche nel caso in cui i vizi si manifestassero a seguito di opere edilizie o di ristrutturazione eseguite su fabbricati preesistenti.

Secondo un primo orientamento, l’operatività dell’art. 1669 c.c. doveva essere circoscritta alla sola ipotesi di costruzione ex novo di talché, ciò che risulta rilevante è proprio la rovina o il grave difetto conseguente a vizio di tale costruzione, senza alcun riferimento alle modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente, anche se destinate a lunga durata (Cass. n. 24143/2007; Cass. n. 10658/2015).

Di converso, l’orientamento maggioritario, ora avallato dalla pronuncia della Suprema Corte, ha ritenuto applicabile, in via estensiva, l’art. 1669 c.c.: secondo tale orientamento, ciò che assume rilievo è l’idoneità delle opere compiute sull’immobile ad incidere su elementi essenziali dello stesso a prescindere dalla circostanza che si sia trattato di costruzione ex novo o di intervento di ristrutturazione. Va ricordata, inoltre, l’importanza di tale pronuncia sotto il profilo dell’estensione temporale della garanzia dovuta dall’appaltatore nei confronti del committente: ritenendosi, infatti, applicabile la responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 1669 c.c., a differenza di quella contrattuale di cui all’art. 1667 c.c., l’appaltatore sarà responsabile nei confronti del committente per il verificarsi di rovina o gravi difetti nel corso di dieci anni dal compimento dell’opera, purché non sia trascorso più di un anno dalla denunzia del difetto.  

 

 

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