News ITAFermo e Ipoteca di Equitalia: giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario?

di Francesca Solinas

È stato necessario un ulteriore intervento delle Sezioni Unite della Cassazione per chiarire un punto assai controverso concernente l’individuazione del giudice dinnanzi al quale presentare i ricorsi contro il fermo e l’ipoteca iscritti da Equitalia.

La questione circa la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario è stata per anni al centro di numerosi dibattiti.

In primis, è bene evidenziare che non può essere sollevata alcuna opposizione all’esecuzione forzata, in quanto il fermo e l’ipoteca non costituiscono vere e proprie misure esecutive dirette ad avviare il procedimento di espropriazione, bensì sono atti aventi finalità cautelare del credito, volti a garantire la successiva riscossione.

Ciò detto, con l’ultima Ordinanza sul tema, la numero 13380 pubblicata il 30 giugno del 2016, gli Ermellini, con orientamento ormai costante, hanno ribadito che in materia di fermo e di iscrizione ipotecaria la giurisdizione deve essere ripartita tra giudice ordinario e giudice tributario a seconda della natura del credito azionato.

Ne consegue che i ricorsi vanno presentati al giudice tributario piuttosto che al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile), a seconda della fonte del debito in oggetto. 

In particolare, per i provvedimenti causati dal mancato pagamento di debiti fiscali, quali tributi e sanzioni sul mancato pagamento di tasse, è competente la Commissione Tributaria, laddove invece per i provvedimenti causati dal mancato pagamento di contributi previdenziali e sanzioni, è competente il giudice ordinario.

All’interno di questa giurisdizione, più nello specifico, circa la ripartizione della competenza tra tribunale e giudice di pace, v’è da precisare che qualora l’impugnativa attenga ad una violazione del Codice della Strada, resta ferma la competenza funzionale, esclusiva e generale del giudice di pace; per le sanzioni conseguenti l’omesso versamento di contributi previdenziali, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sezione lavoro, trattandosi di materia di previdenza e comunque, anche in questo caso, di competenza funzionale; mentre per tutti gli altri casi, si osservano le regole generali relative all’importo da cui scaturisce l’ipoteca o il fermo, dovendo individuare il giudice competente secondo il valore del debito stesso.

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