News ITAFallimento: notificazione del ricorso in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il punto della Suprema Corte.

Con ordinanza n. 23728 del 10 ottobre 2017, la VI sezione della Corte di Cassazione Civile, ha avuto modo di tornare ad esprimersi su uno degli aspetti più delicati della procedura pre-fallimentare, ovverosia a chi debba essere indirizzata la notificazione dell’istanza per la dichiarazione di fallimento nel caso in cui la società risulti già cancellata dal registro delle imprese.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, veniva impugnata sentenza di Appello con cui si accoglieva il reclamo del socio liquidatore di una s.r.l. e si revocava la sentenza dichiarativa del fallimento rilevando che l’istanza era stata notificata presso la sede della società e non, invece, presso la residenza del liquidatore indicata nella visura camerale.

La Suprema Corte, nel proprio iter argomentativo finalizzato all’accoglimento del ricorso, ha richiamato, dapprima, la lettera dell’articolo 15 Legge Fallimentare, ai sensi del quale: «il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.(…)», ribadendo, poi, quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza 146/2016) e, in particolare, che « il riformulato L.Fall., art. 15 (…) si propone di coniugare quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore (collettivo) con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale. (…)». Così ragionando, la Corte di legittimità, riconosce che (nell’ambito dell’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio della procedura fallimentare) il legislatore ha inteso tutelare la specialità e la complessità degli interessi, segnando la diversità tra il suddetto procedimento e quello, ordinario, di notifica ex art. 145 c.p.c.

Nello specifico ed in concreto, la sentenza in commento sancisce che, nel caso di Società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere efficacemente notificato (ex art. 15, comma 3, l.f.) all’indirizzo PEC della società cancellata già comunicato al registro delle imprese oppure, in caso di esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la società aveva sede. Il procedimento in parola non subisce deroghe neppure per il caso in cui la società cancellata dal registro delle imprese sia già stata posta in liquidazione.

Alla luce di quanto esposto non pare che rimangano casi in cui il ricorso di fallimento e il pedissequo decreto di convocazione debbano essere notificati, ex artt. 138 e ss. o 145 c.p.c., nei diretti confronti del titolare o del legale rappresentante della società.
di Andrea Biglia

CHIAMA ORA!