News ITANews-homepageÈ Valida la clausola che addossa al conduttore l’onere di pagare le imposte relative all’immobile?

di Marco Golia

Con la Sentenza n. 6882 del 8 marzo 2019 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità della clausola apposta in un contratto di locazione che attribuisce al conduttore l’onere di farsi carico di ogni tassa e imposta relativa ai beni concessi in locazione. 

Nel caso di specie in particolare, il contratto prevedeva: “il Conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati ed al presente contratto tenendo conseguentemente manlevato il Locatore relativamente agli stessi”.

La questione secondo la Corte, attiene alla più ampia problematica riguardante la corretta interpretazione dell’art. 53 della Costituzione che prevede il generale obbligo per tutti i cittadini di concorrere alla Spesa Pubblica in ragione della propria capacità contributiva, e alla possibilità che tale obbligo, debba essere interpretato esclusivamente in senso soggettivo oppure possa essere inteso anche in senso oggettivo.

Con tale sentenza le Sezioni Unite richiamano una risalente pronuncia, la n. 6445 del 1985 della stessa Corte, Sez. III, secondo la quale “[…] il patto traslativo d’imposta è nullo per illiceità della causa contraria all’ordine pubblico solo quando esso comporti che effettivamente l’imposta non venga corrisposta al fisco dal precettore del reddito […]”

Gli Ermellini pertanto, pur avvertendo la necessità di mantenere fermo il discorso di fondo sulla portata dell’art. 53 Cost., e sulla sua attitudine a porsi quale norma imperativa e preclusiva degli atti negoziali che comportino l’elusione di un’imposta o di un tributo, hanno evidenziato come la clausola contrattuale in argomento sia stata intesa come previsione di un’ulteriore voce, costituendo quindi una semplice integrazione del canone locatizio e concorrendo, pertanto a determinare l’ammontare complessivo del canone. 

I Giudici Superiori confermano l’interpretazione del giudice di merito affermando che: “[…] tale clausola risulta dalla corte di merito nell’impugnata sentenza correttamente interpretata, alla stregua dei principi posti a fondamento del suindicato consolidato orientamento […]”.

Oltre al dato letterale della clausola contrattuale inoltre, la Corte ha evidenziato l’importanza ed il significato specifico che hanno assunto nel caso di specie le trattative intercorse tra le parti considerando anche queste rilevanti nell’ottica della ricerca della effettiva volontà delle parti del contratto. 

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