News ITAE’ davvero possibile sparire dal web? Profili penalistici sulla diffusione di video e immagini personali nella rete.

di Ilaria Totaro

La vicenda di Tiziana Cantone, la giovane donna che lo scorso mese si è tolta la vita per la gogna mediatica subìta dopo che alcuni video che la ritraevano in atti sessuali erano stati diffusi nel web, è solo uno dei recentissimi casi che dimostrano come l’attuale normativa sulla protezione della privacy non riesca a tutelare pienamente le vittime delle violazioni.

Quando Tiziana Cantone era ancora in vita aveva sporto denuncia querela per diffamazione e dopo il suicidio la Procura della Repubblica di Napoli ha addirittura aperto un fascicolo di indagini contro ignoti per il reato di istigazione al suicidio.

Attualmente, infatti, non esistono fattispecie di reato specifiche in caso di condivisione virale di video o foto personali nei social network o nei portali on-line, soprattutto per il fatto che molto spesso è difficile identificare un vero ed unico colpevole della diffusione.

Questo tipo di condotte, pertanto, possono integrare solamente una serie di reati in gran parte puniti dal codice penale o da leggi speciali, fra i quali, oltre alla diffamazione, la violenza privata, molestie, minaccia, stalking, ingiuria, furto d’identità e trattamento illecito di dati.

Tuttavia si tratta solamente di strumenti che intervengono ex post e che certamente non sono idonei a riparare le conseguenze drammatiche sulla psicologia delle vittime ed arrestare il continuo processo di condivisione dei video nella rete.

L’unica vera forma di tutela di cui ci si può avvalere in questi casi è l’invocazione del c.d. diritto all’oblio, riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea con la nota sentenza Costeja/Google Spain del maggio 2014, in virtù del quale l’interessato ha il diritto di chiedere al motore di ricerca la rimozione dai risultati delle ricerche e da tutti gli archivi on-line dei contenuti diffamatori, quando sia trascorso un lasso di tempo tale da non giustificare più la permanenza nel pubblico dominio di queste informazioni.

Tuttavia il contenuto in questione continuerà ad essere consultabile nel sito “sorgente” all’interno del quale per primo era stata diffusa l’informazione, con il solo risultato di renderlo più difficilmente raggiungibile dagli utenti.

Una rimozione totale dei contenuti condivisi è quindi praticamente impossibile, proprio perché il campo di diffusione è Internet, dove, attraverso una serie innumerevole di strumenti e applicazioni (solo per citarne alcuni, Facebook, YouTube, Whatsapp) la circolazione indiscriminata di foto e video diventa così “virale” da risultare inarrestabile.

Riportando quanto ha affermato Antonello Soro, Presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, l’unico strumento utile per prevenire fatti drammatici come quello di Tiziana Cantone è un’educazione civica digitale nella consapevolezza da una parte di ciò che introduciamo nel web riguardante la nostra vita privata e, dall’altra, nel rispetto della dignità altrui.

 

CHIAMA ORA!