News ITANews-homepageDoppia sottoscrizione: un po’ di chiarezza

Di Eugenio Francesco Chiaravalloti

In definitiva ed in linea generale, in presenza delle condizioni stabilite dal Decreto Fiscale 119/2018, i debiti al di sotto degli € 1.000,00, tra cui, appunto, anche il Canone Rai, verranno annullati automaticamente ed il debitore non sarà tenuto a nessun adempimento.

Non è infrequente rinvenire ancora contratti (spesso anche fuori dall’ambito consumeristico) in cui compare, in tutta la sua inefficace magnificenza, il “blocco” della c.d. doppia sottoscrizione costellato di tutte, nessuna esclusa, le clausole contrattuali. Tale evenienza tradisce l’assenza di un’apprezzabile tecnica di redazione dell’accordo, e si trasforma in un boomerang nel momento in cui si agisce in giudizio per l’attivazione di dette clausole, occorrendo così il paradosso di ottener meno tutela di quella che ci si voleva accordare con la predisposizione unilaterale delle medesime. Più volte, difatti, la Giurisprudenza si è trovata a ribadire che la disposizione di cui all’art. 1342, 2° c., non possa dirsi validamente integrata nel caso in cui vengano richiamate “in blocco” tutte le condizioni generali di contratto ovvero la più parte di esse qualora la sottoscrizione risulti indiscriminata e si riferisca a un miscellaneo insieme di clausole vessatorie e non. Un’interpretazione sicuramente apprezzabile, che tuttavia, a rigor di diritto, appare estensiva rispetto al dettato normativo, il quale si limita a prescrivere la forma scritta. È altresì occasione evidenziare come il linguaggio codicistico scandisca pedissequamente le ristrette ipotesi che necessitano della specifica approvazione per iscritto, e dunque, a livello redazionale, andrebbero espunte dall’elencazione in calce al contratto tutte quelle pattuizioni che non rispondano a tali caratteristiche; non di rado si ritrovano in quest’ultima gli articoli relativi all’oggetto del contratto, alla sua durata, ovvero alle modalità di pagamento, come se il solo fatto che sia previsto un esborso da una delle parti sia considerato vessatorio o debba essere rimarcato. È vieppiù d’uopo dire, quanto alla conoscibilità delle clausole vessatorie, che se da un lato la mancata sottoscrizione non viene superata neppure dalla prova che l’aderente le conoscesse, dall’altro la presenza della sottoscrizione opera presuntivamente, e dunque attesta, resistendo anche a prova contraria, che l’aderente le ha in ogni caso conosciute, con ciò differenziandosi da quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo. Sono dunque pochissime, ma precise, le regole da seguire per redigere un corretto blocco di doppia sottoscrizione: le clausole da inserirvi devono limitarsi a quelle previste dal Codice (ecco che per l’esatta individuazione e redazione è utile la consulenza di un legale esperto in materia contrattuale); si possono raccogliere in una sola elencazione più clausole vessatorie, purché siano chiaramente individuate (numero dell’articolo e titolo del medesimo); in ossequio alle ultime norme europee in materia di Privacy, la sottoscrizione di tale clausola, qualora contenuta per esteso nel testo contrattuale, dovrebbe costituirne una a parte (e dunque la terza).

In definitiva, bisogna considerare che quanto viene scritto in un contratto costituisce legge tra le parti (art. 1372) e dunque risponde a un comprensibile principio di logicità ed efficienza che una tale legge sia opportunamente redatta e valida nel tempo.

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