News ITADelitti puniti con l’ergastolo: stop al giudizio abbreviato?

Lo scorso 28 novembre 2017, la Camera dei deputati ha dato il proprio via libera ad una norma che, se l’iter parlamentare sarà portato positivamente a termine, andrà ad aggiungere un ulteriore tassello al cospicuo numero di recenti provvedimenti volti a riformare il sistema penale sostanziale e processuale. Questa volta ad essere sotto esame è la disciplina del giudizio abbreviato. Tale procedimento speciale, nato con finalità deflattiva e rispondente ad esigenze di economia processuale, sostanzialmente, trasforma l’udienza preliminare da “filtro processuale” a sede del giudizio. In questa fase, infatti, su richiesta dell’imputato (e senza alcuna necessità di consenso da parte del pubblico ministero), il Giudice si pronuncia ex actis, salvo che ritenga di disporre d’ufficio un’integrazione probatoria oppure salvo che sia proprio l’imputato a subordinare la richiesta di giudizio abbreviato all’assunzione di una prova ritenuta determinate.

Pertanto, il giudizio abbreviato priva inevitabilmente l’imputato del corredo di garanzie difensive pienamente offerto dal dibattimento (motivo per cui il giudizio abbreviato non può instaurarsi se non per scelta dell’imputato stesso), dovendo il Giudice prendere una decisione fondata esclusivamente sul materiale probatorio raccolto durante le indagini preliminari. A tale rinuncia, tuttavia, corrisponde un concreto vantaggio in termini di pena: prevede, infatti, l’art. 442 c.p.p. che, in caso di condanna, la sanzione sia «diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto» inoltre «alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione ad anni trenta».

È proprio in relazione a detta automatica riduzione di pena che nasce la potenziale nuova normativa: attualmente, infatti, non esistono reati che precludano l’applicazione del giudizio abbreviato qualora l’imputato ne faccia richiesta. Ciò che si contesta, da parte di chi caldeggia la riforma, è la possibilità di consentire un tanto consistente sconto di pena, sulla mera base di una scelta processuale, a chi sia imputato per delitti di “gravissimo allarme sociale”.

Ecco allora che si propone di escludere l’applicabilità del giudizio abbreviato nell’ambito dei procedimenti relativi ai delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo.

La preclusione de qua, tuttavia, non sarebbe assoluta poiché per l’imputato residuerebbe la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato «subordinando [la richiesta] a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell’ergastolo», con la possibilità – in caso di rigetto – di riproporre l’istanza prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Per comprendere se si tratti di una riforma realmente rivoluzionaria o di un tentativo di “norma manifesto”, non resta che attenderne il passaggio al Senato per poi, eventualmente, saggiarne la valenza concreta.
di Susanna Gallazzi

CHIAMA ORA!