News ITANews-homepageUltime News Home PageCovid-19 e contratti: (sicuri) squilibri e (possibili) rimedi

di Eugenio Francesco Chiaravalloti

La diffusione dell’infezione da Coronavirus SARS-CoV-2, tra le altre cose, ha avuto e ha tuttora un evidente impatto sui rapporti contrattuali: le conseguenze sono variegate e spesso strumentalizzate, ma si può individuare il denominatore comune in una tendenziale criticità nell’adempimento (ritardi, sospensioni, mancanze) o addirittura nella sua asserita impossibilità (totale o parziale, forme di recesso anticipato). Ciò ingenera sicuramente instabilità e confusione sugli istituti giuridici richiamati; è pertanto fondamentale, anzitutto, agire con ponderazione e valutare nello specifico ogni circostanza.

Ad esempio, l’impossibilità sopravvenuta, contestata in questo periodo come mai prima, non può essere applicata tout court: deve consistere in un’oggettiva e insormontabile incapacità di portare a compimento la prestazione, mancando ogni ragionevole soluzione alternativa; l’impossibilità potrebbe essere anche solo parziale o temporanea, e dunque non liberare totalmente il debitore.

Quello che spesso viene posto in secondo piano è un elemento invero essenziale e fondante dei rapporti contrattuali: l’accordo pone i paciscenti su un piano di cooperazione per il raggiungimento di una condivisa utilità economica. La c.d. bona fides diventa dunque il collante che unisce le parti e i loro sforzi, non per prevalere una sull’altra, ma per mantenere salda l’intesa anche a fronte di turbolenze, sia interne che esterne. D’altronde, pacta sunt servanda: la legge racchiude precise, e per nulla sottovalutabili, ipotesi in cui sia possibile sciogliersi da un vincolo contrattuale, qualora manchi l’intesa anche su questo. In tutti gli altri casi, vige il rispetto dell’accordo, che difatti ha “forza di legge”.

Diventa quindi importante predisporre ex ante un testo contrattuale esteso e previdente, oppure giungerne a una rinegoziazione dei termini, con una scrittura integrativa che regoli questi frangenti. Quali che siano i motivi di confronto tra le parti, non bisogna mai prescindere dai reciproci doveri di diligenza, tempestività e informazione, nient’altro che corollari del principio fideistico richiamato.

Certo, qualora le soluzioni consensuali non trovino spazio, saranno esperibili i consueti rimedi di legge risolutivi del contratto, magari, se così convenuto, tramite forme conciliative alternative al percorso giudiziario ordinario.

Sullo sfondo rimane comunque limpido uno dei capisaldi del Diritto: honeste vivere. Da ciò discenderà ogni utile atteggiamento, giuridico o meno, che arrechi costruttività a un rapporto civilistico in crisi. Per il resto, nella Legge e nei suoi principi costituzionali si troverà ogni forma di supporto, anche a distanza di decenni, se usati i suoi strumenti con attenzione e professionalità.

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