News ITACompetenza territoriale e obbligazioni pecuniarie: foro del domicilio del creditore solo se liquide

Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell’art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c.”.

Questo  il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, sentenza n. 17989 del 13.9.2016, con cui ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie, confermando l’orientamento tradizionale, il quale richiede l’effettiva liquidità dell’obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell’obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c.

In base a quanto stabilito dalle Suprema Corte si può ritenere che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore,  ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco.

L’effetto pratico di questo principio è dirompente: in assenza di un titolo negoziale (contratto), sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia chiaramente indicata la somma di denaro dovuta, il creditore di una somma di denaro a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni che intende agire in giudizio per il recupero del proprio credito non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell’art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l’obbligazione è sorta. Ciò in quanto, come noto, la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall’altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l’esistenza del contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione.
di Graziella Mordà 

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