News ITANews-homepageCodice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. alla luce del novellato art. 2477 c.c., in vigore dal 16 dicembre 2019

di Daria Risalvato 

In ragione dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e con esso delle modifiche – tra le altre – apportate all’art. 2477 c.c. dall’art. 379, verranno ampliate le ipotesi nelle quali la nomina dell’organo di controllo o del revisore diverrà obbligatoria per le società a responsabilità limitata già costituite alla data del 16 marzo 2019. 

La novella legislativa così introdotta si traduce in una contrazione dei parametri dimensionali anzi previsti affinché predetta nomina fosse obbligatoria. 

Se la formulazione dell’art. 2477 c.c. ante riforma prevedeva, infatti, che si addivenisse alla nomina dell’organo di controllo o del revisore laddove la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controllasse una società obbligata alla revisione dei conti; avesse superato per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all’art. 2435 bis c.c., ossia: 

1. il totale dell’attivo patrimoniale di euro 4.400.000,00; 

2. i ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori ad euro 8.800.000,00; 

3. i dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 50 unità; 

a partire dal 16 dicembre p. v. -conservato l’obbligo dinomina dell’organo di controllo o del revisore per la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e per quella che controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti- la novità starà nell’estendere il vincolo citato al caso in cui la società superi, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: 

1. il totale dell’attivo dello stato patrimoniale di euro 2.000.000,00; 

2. i ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a euro 2.000.000,00; 

3. i dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 10 unità. 

A derivarne sarà, quindi, una maggiore presenza dell’organo di controllo, e tanto per una ragione consustanziale all’incentivazione dell’emersione anticipata della crisi, cardine dell’intervento legislativo declinato nel Codice della crisi di impresa.  Nel contesto delineato dal decreto legislativo n. 14 del 2019, il sistema di allerta interna che vede l’organo di controllo valutare e rilevare tempestivamente i fondati indizi della crisi non avrebbe potuto che sposarsi con disposizioni che impongono un accrescersi della presenza del primo divenuto così centrale nella reazione ai momenti patologici che attraversano le imprese.  

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