News ITANews-homepageChiarimenti in materia di colpa medica

di Eleonora Bruno 

Argomento molto dibattuto e trattato quello della colpa medica che, dopo l’entrata in vigore (di aprile 2017) del Decreto Gelli – Bianco, ha capovolto l’impostazione precedente in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della struttura sanitaria e del medico.

In particolare, tema centrale della colpa medica è quello del nesso causale: per giurisprudenza costante, si configura il nesso causale tra l’omissione del medico ed il pregiudizio del paziente, se l’azione corretta avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno. 

Con la recente Sentenza n. 8461/2019, la Corte di Cassazione ha precisato che è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. Il giudice dovrà, dunque, applicare la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” al nesso di causalità fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite.

Alla base di tale decisione, vi è la domanda dei figli di una donna deceduta in corso di causa, che hanno richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis, a causa della malattia e del successivo decesso della madre. Il ricorso era essenzialmente incentrato sulla ritardata diagnosi di un carcinoma mammario. 

In primo grado la richiesta veniva respinta, per essere poi riformata parzialmente in appello e riformata in cassazione.

La Corte d’appello, infatti, considerava che, anche in caso di diagnosi tempestiva e stante la natura delle patologie, la signora avrebbe potuto godere solamente di due anni di vita in più (una decisione, tra l’altro, contrastante con gli accertamenti peritali che indicavano un margine di sopravvivenza più lungo). Altro profilo di criticità rilevato dalla Cassazione.

Gli Ermellini, infatti, hanno precisato che la decisione del giudice dev’essere fondata sull’accertamento tecnico valutato nel suo complesso, tenendo conto anche dei chiarimenti integrativi prestati sui rilievi dei consulenti di parte posto che, il caso contrario, comporterebbe un vizio della sentenza consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In conclusione, i giudici di legittimità, richiamando i principi che governano il nesso causale nella responsabilità civile, ribadiscono la necessità di utilizzare un criterio probabilistico per valutare se l’opera del medico, se correttamente e tempestivamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno poi verificatosi. Inoltre, chiariscono che anticipare il decesso di una persona già destinata a morire perché affetta da una patologia, costituisce comunque una condotta legata da nesso di causalità rispetto all’evento morte e obbliga chi l’ha tenuta al risarcimento del danno. 

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