News ITANews-homepageBilanciamento di diritti: quando il diritto di cronaca prevale sul diritto all’oblio? Auspicata una pronuncia a Sezioni Unite

di Giada Iovino

La Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il delicato tema relativo al bilanciamento tra il diritto all’oblio, posto a tutela della riservatezza del singolo, ed il diritto di cronaca, al servizio dell’interesse dei consociati ad essere informati.
Con sentenza n. 6919 del 20 marzo 2018, i Giudici, sulla scia della giurisprudenza europea, hanno statuito che, al fine di una legittima compressione del diritto all’oblio in favore del diritto di cronaca, devono essere presi in considerazione specifici e determinati presupposti, quali: il contributo che la diffusione dell’immagine o della notizia, relativa a fatti avvenuti nel passato, reca in un dibattito di interesse pubblico; la presenza di un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione e conoscenza; l’elevato grado di notorietà del soggetto a cui l’immagine o la notizia si riferisce, sulla base di una peculiare posizione che lo stesso riveste all’interno della vita pubblica del Paese; la veridicità e l’affidabilità delle fonti utilizzate; le modalità esperite per ottenere e divulgare la notizia, non eccedenti lo scopo informativo, e prive di insinuazioni e considerazioni personali; la preventiva comunicazione all’interessato circa la ripubblicazione dell’immagine o della notizia che lo riguarda, in modo da garantire a quest’ultimo il diritto di replica.
Sempre la medesima Corte più recentemente, con ordinanza interlocutoria n. 28084 del 5 novembre 2018, ha rilevato che dalla lettura della suindicata pronuncia (Cass. Civile n. 6919, 20 marzo 2018), tuttavia non si è in grado di evincere se tali presupposti siano richiesti in via concorrente o in via alternativa tra loro, conseguentemente il quadro giurisprudenziale sotto questo profilo rimane incerto.
La Corte inoltre evidenzia che la pronuncia in questione non tiene in considerazione il Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali (c.d. GDPR), essendo lo stesso entrato in vigore successivamente.
Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha rilevato che, alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo, si configura come questione di massima importanza una pronuncia delle Sezioni Unite sul punto, e pertanto, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte per l’eventuale, oltre che auspicata, assegnazione. Il ragionamento sotteso a tale affermazione risiede nel fatto che lo stesso principio di certezza del diritto impone l’individuazione di criteri univoci da applicare nei casi concreti, al fine di conoscere in modo preventivo i casi in cui il diritto di cronaca prevale legittimamente sul diritto all’oblio, e di conseguenza, determinare quando sulla base di un pubblico interesse, la ripubblicazione di vicende passate del singolo soggetto non violi il diritto di quest’ultimo ad essere “dimenticato”.

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