News ITANews-homepageBancarotta fraudolenta e pene accessorie: stop alla durata decennale “di default”

di Susanna Gallazzi 

La repressione del reato di bancarotta fraudolenta è attuata attraverso un doppio binario sanzionatorio particolarmente severo: l’art. 216 l.f. prevede infatti, oltre alla pena della reclusione da anni tre ad anni dieci, la pena accessoria della inabilitazione decennale all’esercizio di una impresa commerciale nonché della incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

È del tutto evidente come siffatta pena accessoria sia idonea ad impattare concretamente ed inevitabilmente sulla vita professionale dell’imprenditore, risultando in molti casi ben più afflittiva della pena principale. Da un lato, infatti, non è suscettibile di alcuna soluzione alternativa; dall’altro è del tutto indipendente dalla gravità del fatto contestato, venendo applicata “di default” per la durata di dieci anni. 

In altri termini, l’imprenditore fallito che abbia distratto poche migliaia di euro sarà punito, almeno quanto alla pena accessoria, quanto il condannato per distrazioni milionarie.

Ebbene, tale automatica irrogazione è stata recentemente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale che, con Sentenza n. 222/2018, ha evidenziato come la norma in parola, recante una unica ed indifferenziata durata delle pene accessorie, comporti risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto ai fatti di bancarotta meno gravi. 

La Consulta, rilevando dunque come tali pene accessorie temporanee di durata fissa non possano considerarsi compatibili “con i principi costituzionali in materia di pena e segnatamente con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio”, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 216 l.f. laddove commina la pena accessoria in misura fissa decennale. 

Occorre altresì aggiungere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recependo quanto statuito dal Giudice delle Leggi ed applicando la nuova disciplina, ancor più recentemente hanno espresso il principio secondo il quale “le pene accessorie previste dall’art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” (Cass. pen., Sez. un., ud. 28 febbraio 2019, Suraci e altri).

Pertanto da ora in poi, divenuto illegittimo ogni automatismo, il Giudice penale che si trovi a giudicare un imputato per il reato di bancarotta fraudolenta dovrà determinare discrezionalmente la durata della pena accessoria, tenendo conto della concreta gravità del fatto commesso.

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