News ITAAssegno Divorzile: il no della Cassazione a chi è ritenuto “economicamente indipendente”

La Cassazione Civile, con l’innovativa sentenza n. 11504, depositata il 10 maggio 2017, muta il proprio orientamento in materia di assegno divorzile: il diritto al mantenimento nel divorzio, non è più basato sul tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma si fonda sul presupposto dell’indipendenza / non autosufficienza economica del coniuge più debole.

Inizialmente, la Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 24.03.2014, ha ritenuto non dovuto l’assegno divorzile in favore della ex moglie, non avendo quest’ultima dimostrato l’inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore della vita matrimoniale. La stessa, pertanto, ha proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, rigettando il ricorso afferma che, una volta estinto il rapporto matrimoniale, il diritto all’assegno di divorzio – previsto dalla L. n. 898/1970, art. 5, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74/1987, art. 10 – è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all’accertamento giudiziale dell’assenza dei mezzi adeguati dell’ex coniuge richiedente l’assegno e/o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

E’ pacifico che il precedente parametro a cui fare riferimento per la valutazione dell’adeguatezza / inadeguatezza dei mezzi del richiedente è stato quello del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”. Tale criterio, ritenuto non più attuale, è stato oggi superato, da quello individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente: pertanto, se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.

In conclusione, il possesso di redditi e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari sono da considerarsi sufficienti affinché il Giudice rigetti la richiesta dell’assegno di divorzio.

Sono, inoltre, indicatori di “indipendenza economica” la capacità e la possibilità effettiva di lavoro personale e la stabile disponibilità di un’abitazione.  

Pertanto, l’assegno divorzile può essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento. 
di Eleonora Bruno

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