News ITANews-homepageArbitri “venduti”, profili di responsabilità: l’opinione della Corte di Cassazione.

di Andrea Biglia

Quante volte abbiamo il sospetto che l’esito di una partita non sia del tutto frutto del caso o delle abilità dei giocatori? Spesso è solo una questione “di cuore” che esprime il disappunto per un risultato che non ci appaga a pieno ma se  questo risultato fosse stato indirizzato dall’operato del direttore di gara, potrebbero in ipotesi ascriversi delle responsabilità risarcitorie in capo a quest’ultimo? E se si, di che tipo e nei confronti di quali soggetti?

Sul punto hanno recentemente statuito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 328/2019. 

Ad avviso dei giudici di legittimità, quando il risultato “truccato” sia rilevante per il concorso “Totogol”, è possibile configurare una responsabilità dell’arbitro quantomeno sotto un profilo contabile (con conseguente competenza della Corte dei Conti). Nel caso esaminato dalla Corte, un incontro calcistico era stato sospeso nei minuti finali in conseguenza della quinta espulsione subita dalla squadra ospite; sulla scorta di un secondo referto arbitrale, nel quale l’ultima espulsione veniva collocata a partita conclusa, il risultato considerato valido ai fini della combinazione vincente del “Totogol” fu quello in atto al momento della sospensione (1 – 0).

La Cassazione, ha puntualizzato come l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale e l’ente pubblico danneggiato (in ipotesi il CONI) sia idonea a radicare la responsabilità contabile in capo al soggetto privato arbitro, il quale nell’esercizio della sua funzione dirige e controlla le gare assicurandone il corretto svolgimento nell’osservanza del regolamento. L’attività svolta dal direttore di gara nel momento della compilazione del referto presenta perciò una connotazione pubblicistica; il documento in parola, infatti, costituisce l’atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti accaduti durante la partita e ne attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche con riguardo ai concorsi e alle connesse vincite gestite da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche.

Alla luce della menzionata argomentazione la Cassazione ha ritenuto così sussistente un rapporto di servizio – seppur in senso lato – in quanto il soggetto estraneo alla P.A. compie comunque un’attività propria dell’ Amministrazione,  che se svolta illecitamente risulta idonea a radicare in capo all’arbitro una responsabilità contabile per danno erariale. 

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