News ITANews-homepageALCOOLTEST: LA P.A. DEVE DIMOSTRARE LA TARATURA DEGLI APPARECCHI

di Jessica Bernardeschi

Con l’ordinanza n. 1921/2019, la Cassazione si è occupata del tema relativo all’utilizzo ed alla manutenzione degli strumenti utilizzati per l’alcooltest. 

Nel caso di specie, l’automobilista aveva contestato la violazione dell’art. 2967 c.c. relativamente all’onere della prova e degli artt. 3,22 e 23 della l. 689/1981, poiché il Giudice di secondo grado lo aveva ingiustamente onerato dell’obbligo di dimostrare l’inaffidabilità delle misurazioni effettuate per la determinazione del tasso alcolemico. 

La Corte evidenzia che la P.A. è onerata dalla prova relativa sia alla legittimità dell’accertamento presupposto dal provvedimento sanzionatorio relativo all’osservanza degli adempimenti formali previsti ex lege, sia circa la legittimità del successivo provvedimento sanzionatorio, mentre l’opponente deve dimostrare tutte le circostanze negative ad esse contrapposte.

Nell’inquadrare le caratteristiche di cui deve essere munito l’apparecchio utilizzato ai fini della piena attendibilità dell’attività di accertamento, la Corte ricorda che va seguito quanto stabilito all’art. 379 del d.P.R. 495/1992, dedicato alla guida sotto influenza dell’alcool. 

Da ciò si evince che gli etilometri devono rispondere a requisiti stabiliti da documenti “approvati dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità”, devono essere omologati dalla Direzione Generale della M.T.C. sulla base di verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo e, soprattutto, le verifiche e prove vanno realizzate prima del loro effettivo utilizzo. 

Ogni etilometro deve essere munito di libretto metrologico che ne contiene i dati identificati e la registrazione delle operazioni di controllo da questo subite. 

Queste considerazioni, continua la Corte, trovano supporto anche nella sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 45 c. 6, d.lgs. n. 285/1992 (articolo del c.d. Codice della Strada relativo all’uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazione), nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

In conclusione, sulla stregua di tutto quanto sopra sostenuto, la Corte di Cassazione (ritenendo sussistente la violazione dell’art. 2697 c.c.) ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio e ribadendo come ricada sulla P.A. l’onere probatorio relativo alla corretta taratura degli apparecchi per la misurazione del tasso alcolemico.

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