News ITADiffamazione a mezzo internet e diritto all’oblio. La prima sentenza dei Tribunali Italiani dopo il celebre caso Google Spain.

di Cristina Cordaro

La prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, con la sentenza n. 23771/2015, ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato perché venisse imposto a Google di rimuovere 14 link che risultavano da una ricerca effettuata con il proprio nome e che riportavano a siti web contenenti notizie di cronaca giudiziaria circa il suo coinvolgimento in una vicenda penale del 2012/2013.

La vicenda si inquadra nel trattamento dei dati personali e nel cd. diritto all’oblio (così come delineati dalle due note sentenze Cassazione civile n. 5525/2012 e Corte giustizia UE C-131/12) configurabile quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia ovvero dal permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca.

Il diritto all’oblio, ove ritenuto sussistente, consente infatti all’utente di ottenere dal motore di ricerca la cancellazione dall’elenco dei risultati di una notizia non più attuale o rispetto alla quale, per effetto del trascorrere del tempo, si sia notevolmente attenuato l’interesse pubblico all’informazione.

Tale diritto “anche ove sussista il suo principale elemento costitutivo, ovvero il trascorre del tempo” incontra, tuttavia, il limite del necessario bilanciamento con il diritto di cronaca e con l’interesse della collettività alla conoscenza dei fatti, tutte le volte in cui le informazioni oggetto della notizia siano riferite al ruolo che l’interessato riveste nella vita pubblica.

In applicazione di tali principi, nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Roma, il Giudice adito rilevava come “le notizie individuate tramite il motore di ricerca risultassero piuttosto recenti; […], risalendo i fatti al non lontano 2013 ed essendo pertanto gli stessi ancora attuali”, nonché di sicuro interesse pubblico “riguardando [le medesime notizie] un’importante indagine giudiziaria che ha visto coinvolte numerose persone, seppure in ambito locale-romano, verosimilmente non ancora conclusa”.

A tali considerazioni, si aggiungeva, poi, l’ulteriore circostanza che il ricorrente fosse avvocato in Svizzera e, cioè, un libero professionista esercente un ruolo pubblico “laddove tale ruolo pubblico non è attribuibile al solo politico (cfr. linee guida del 26.11.20014) ma anche agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d’affari (oltre che agli iscritti in albi professionali)”.

Per tali motivi, in un’ottica di bilanciamento tra diritto alla riservatezze e interesse pubblico all’informazione, il Tribunale adito ha ritenuto prevalente “l’interesse pubblico a rinvenire sul web attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente notizie circa il ricorrente deve prevalere sul diritto all’oblio dal medesimo vantato”.

 

 

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